Un professionista aveva presentato ricorso in Cassazione contro una decisione che respingeva una sua pretesa creditoria nei confronti di una procedura fallimentare. Prima della decisione nel merito, lo stesso professionista ha rinunciato al ricorso, con l'accettazione della controparte. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. La decisione chiarisce che, in tali circostanze e in presenza di un accordo tra le parti per compensare le spese, la parte rinunciante non è tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
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