La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23385/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di notifiche: in caso di discordanza, la data riportata sull'avviso di ricevimento prevale su quella del timbro postale. Il ricorso di un contribuente, che contestava la tardività della sua impugnazione basandosi sul timbro postale, è stato respinto. La Corte ha chiarito che l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, ha fede privilegiata e può essere contestato solo attraverso una querela di falso.
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