Un'azienda conduttrice di un immobile commerciale smetteva di pagare i canoni a causa di infiltrazioni d'acqua. I proprietari ottenevano un decreto ingiuntivo per il pagamento. In giudizio, emergeva che le infiltrazioni non erano un difetto dell'immobile, ma erano causate da lavori eseguiti dal Comune, un soggetto terzo. I giudici hanno stabilito che, non essendo l'immobile totalmente inutilizzabile, l'inquilino non poteva sospendere i pagamenti. Il caso verte sul principio dei cosiddetti vizi da fatto del terzo, secondo cui il locatore non risponde delle molestie di fatto provocate da estranei. La Cassazione, data la rilevanza della questione, ha rinviato la decisione a una pubblica udienza per approfondire il principio di diritto.
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