La Corte di Cassazione ha confermato la declaratoria di inammissibilità di un appello per un reato di bancarotta. La causa dell'inammissibilità è stata la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (vigente all'epoca dei fatti). La Corte ha chiarito che la semplice indicazione della residenza nella procura al difensore non è sufficiente, essendo necessario un richiamo "espresso e specifico" a una precedente dichiarazione presente nel fascicolo processuale. Questa sentenza sottolinea l'importanza del rigore formale nella presentazione delle impugnazioni.
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