L'Imputato è stato condannato nei gradi di merito per lesioni aggravate dall'uso di un manganello e per il reato di minaccia. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di notificazione, errata valutazione delle prove e omessa pronuncia sulla remissione di querela presentata dalla persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze sulle notifiche e sulle lesioni personali, ritenendo corretta la ricostruzione dei fatti del giudice di merito. Al contrario, i giudici hanno accolto il motivo relativo alla remissione di querela depositata dal legale della vittima. La rinuncia formale della persona offesa ha imposto l'annullamento della condanna per minaccia, con l'eliminazione della relativa sanzione pecuniaria, confermando invece la responsabilità dell'imputato per le lesioni aggravate.
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