La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7257/2023, ha stabilito un principio fondamentale sull'impugnazione di un verbale di accertamento per illeciti amministrativi. Un cittadino aveva ricevuto un verbale per una violazione di una norma penale poi depenalizzata. La Corte d'Appello aveva dichiarato la sua opposizione inammissibile, decisione ora confermata dalla Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che, a differenza delle violazioni del Codice della Strada, per gli altri illeciti amministrativi il verbale di contestazione non è direttamente impugnabile. Esso ha solo la funzione di informare il trasgressore, che dovrà attendere la notifica della successiva ordinanza ingiunzione per poter proporre ricorso.
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