Un imprenditore contesta un'ordinanza per somministrazione illecita di manodopera, sostenendo l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni agli ispettori del lavoro. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la piena utilizzabilità delle prove ispettive nel processo civile, poiché le regole di inutilizzabilità del processo penale non si estendono a quello civile, governato dal principio del libero convincimento del giudice.
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