L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione contro la condanna per occupazione abusiva di bene demaniale, contestando la mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e sostenendo l'avvenuta prescrizione. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso a causa della genericità dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che la natura permanente della condotta esclude a monte la particolare tenuità del fatto, poiché la lesione al bene pubblico continua nel tempo. Inoltre, il calcolo della prescrizione teneva conto della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, impedendo l'estinzione del reato prima dell'appello. La dichiarazione di inammissibilità ha precluso la rilevazione di qualsiasi causa estintiva successiva, confermando la condanna e imponendo il pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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