Un imputato, condannato per cessione di stupefacenti di lieve entità con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che fosse maturata la prescrizione del reato nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, ai fini del calcolo del termine ordinario, l'aumento di due terzi previsto per la recidiva speciale si applica alla pena edittale massima del reato. Di conseguenza, il termine minimo di prescrizione ammonta a sei anni e otto mesi, lasso temporale non ancora decorso tra i due gradi di giudizio. L'imputato perde il ricorso e subisce la condanna definitiva.
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