Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, ha impugnato in appello l'eccessività della pena. I giudici di secondo grado hanno dichiarato la prescrizione per uno solo dei reati minori, ritenendo definitivo l'altro per mancata contestazione specifica della responsabilità. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'impugnazione del trattamento sanzionatorio impedisce il passaggio in giudicato dell'intero capo d'accusa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta anche per l'omessa tenuta dei libri contabili, riducendo la reclusione a un anno e quattro mesi per la sola distrazione patrimoniale, confermando però i risarcimenti civili.
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