Un imputato subiva una condanna per appropriazione indebita, commessa entro l'11 marzo 2011. La difesa presentava appello contestando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e chiedendo il proscioglimento per estinzione dell'illecito. La Corte di Appello confermava la condanna, ritenendo ormai definitiva la responsabilità penale per assenza di specifica contestazione sul fatto. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione. I giudici supremi hanno stabilito che l'impugnazione sulla pena impedisce la definitività dell'intera imputazione, consentendo il decorso del tempo processuale. Di conseguenza, la prescrizione del reato, maturata a gennaio 2019 prima della pronuncia di secondo grado, cancella le sanzioni penali inflitte. Restano tuttavia pienamente efficaci i risarcimenti stabiliti in favore della parte civile.
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