Una società di servizi marittimi ha impugnato un avviso di accertamento. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, negando la possibilità di sommare la sospensione dei termini per l'accertamento con adesione (90 giorni) a quella feriale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione, affermando il principio della cumulabilità delle due sospensioni. La Suprema Corte ha basato la sua decisione sull'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, una norma interpretativa che si applica anche ai processi in corso, chiarendo definitivamente che la sospensione termini tributari per adesione si somma a quella feriale, garantendo così la tempestività del ricorso originario.
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