La Suprema Corte affronta il tema del deposito telematico di un ricorso in Cassazione relativo a una revocatoria fallimentare. Il ricorrente, dopo aver ricevuto la ricevuta di consegna, riscontrava un errore nei controlli automatici e la mancanza della quarta PEC di accettazione. La Corte chiarisce che, sebbene la tempestività sia legata alla seconda PEC, il consolidamento dell'atto dipende dall'accettazione del cancelliere. In caso di anomalie tecniche, la parte ha l'onere di rinnovare il deposito o chiedere la rimessione in termini tempestivamente. Nel caso di specie, essendo l'atto stato sbloccato tardivamente, viene ordinata una nuova notifica alla controparte per garantire il contraddittorio.
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