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Art. 153 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

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127 provvedimenti

Altri anni per Art. 153 Codice di Procedura Civile

Rimessione in termini: no se la reazione è tardiva
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una contribuente che chiedeva la rimessione in termini per impugnare un avviso di accertamento fiscale non ricevuto. La contribuente, venuta a conoscenza dell'atto solo tramite un avviso dell'agente di riscossione, ha agito tardivamente. La Corte ha stabilito che la rimessione in termini richiede non solo una causa non imputabile, ma anche una reazione immediata e tempestiva da parte di chi è incorso nella decadenza, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
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Comunicazione sentenza: l’omissione non ferma i termini
Un contribuente ha presentato appello oltre il termine lungo di sei mesi, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione della sentenza di primo grado dalla cancelleria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata comunicazione della sentenza non sospende la decorrenza del termine. Spetta alla parte diligente informarsi sull'avvenuto deposito della sentenza, poiché tale omissione non costituisce una causa non imputabile per la rimessione in termini.
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Remissione in termini: quando non è giustificata?
Un contribuente ha impugnato tardivamente un avviso di accertamento, chiedendo la remissione in termini a causa di un obbligo di firma e del sequestro di documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. Secondo la Corte, gli impedimenti lamentati non costituivano una causa di forza maggiore idonea a giustificare il ritardo, applicando inoltre il principio della 'doppia conforme' che limita il riesame dei fatti in sede di legittimità.
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Errore di fatto revocatorio: quando non è ammesso
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per revocazione basato su un presunto errore di fatto revocatorio. La Corte chiarisce che una valutazione giuridica errata non costituisce un errore di fatto, il quale si configura solo come una svista percettiva su un dato processuale incontestabile. Nel caso di specie, la mancata produzione della prova di notifica nel grado di giudizio corretto non può essere sanata successivamente né può essere considerata un errore di fatto della Corte che ha rilevato tale omissione.
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Errore di fatto: quando non si applica la revocazione
La Cassazione chiarisce la distinzione tra errore di fatto e di giudizio. Un ricorso per revocazione basato su un presunto malfunzionamento del sistema telematico processuale è stato respinto, poiché non costituisce un errore di fatto ma un errore di valutazione procedurale, non impugnabile con tale mezzo.
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Notificazione diretta accertamento: la CAD non serve
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU sostenendo un vizio di notifica. La Corte di Cassazione ha chiarito che nella notificazione diretta di un accertamento fiscale, eseguita a mezzo posta dall'ente impositore, in caso di assenza del destinatario non è necessario l'invio della raccomandata informativa (CAD). La notifica si perfeziona per compiuta giacenza dopo dieci giorni, applicando le regole del servizio postale ordinario. Il ricorso è stato rigettato.
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Termine a comparire: violazione e rito tributario
Una società di riscossione lamentava la violazione del termine a comparire in un processo tributario, poiché l'udienza di primo grado si era tenuta prima della scadenza del termine per la sua costituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio di diritto: la violazione del termine a comparire non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ma si converte in un motivo di impugnazione. Spetta quindi al giudice d'appello decidere nel merito, garantendo alla parte lesa la possibilità di esercitare le proprie difese in quella sede.
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