La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un'istanza per il Patrocinio a spese dello Stato a causa della mancata produzione di documenti integrativi richiesti dal giudice. Nonostante il richiedente sostenesse l'inutilità dei documenti e la natura non perentoria del termine assegnato, la Corte ha stabilito che l'art. 79 del TUSG conferisce al magistrato il potere discrezionale di esigere prove sulla veridicità dei redditi dichiarati. L'inosservanza di tale richiesta preclude l'accesso al beneficio.
Continua »