Una società era stata dichiarata fallita su istanza di un unico creditore. In seguito, la società ha dimostrato che il debito era stato saldato prima della dichiarazione di fallimento e che lo stesso creditore aveva rinunciato all'azione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la desistenza del creditore istante, se motivata da un pagamento anteriore, fa venir meno la legittimazione a chiedere il fallimento e ne giustifica la revoca, anche in presenza di un decreto ingiuntivo definitivo. La Corte ha quindi cassato la precedente decisione della Corte d'Appello, che aveva erroneamente ritenuto irrilevante il pagamento.
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