Impresa Sociale: la Cassazione Esclude il Fallimento
Con la sentenza n. 33069 del 2023, la Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta a tutela del Terzo Settore, stabilendo un principio fondamentale: una impresa sociale non può essere soggetta a fallimento. Questa importante pronuncia chiarisce che, in caso di insolvenza, l’unica procedura applicabile a tali enti è la liquidazione coatta amministrativa, anche qualora abbiano svolto occasionali attività con finalità lucrative. Si tratta di una decisione che offre maggiore certezza giuridica a cooperative e consorzi che operano con finalità solidaristiche.
I Fatti del Caso: un Consorzio Sociale Dichiarato Fallito
La vicenda giudiziaria ha origine dalla richiesta di fallimento presentata dal curatore di una società creditrice nei confronti di un consorzio di cooperative sociali. Il Tribunale di primo grado accoglieva la richiesta, dichiarando il fallimento del consorzio.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che, nonostante la sua natura di cooperativa sociale, il consorzio avesse operato “sulla base di criteri commerciali di lucro”. A fondamento di tale convinzione vi era una specifica operazione: un appalto per la ristrutturazione di un immobile, che il consorzio aveva a sua volta subappaltato, garantendosi una royalty del 3% sulle somme incassate. Secondo la Corte d’Appello, questa attività dimostrava una natura oggettivamente lucrativa, tale da giustificare l’assoggettamento alla procedura fallimentare.
La Questione Giuridica: Impresa Sociale e Procedure Concorsuali
Il consorzio ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando una questione di diritto cruciale. Può un’entità che per legge possiede la qualifica di impresa sociale essere dichiarata fallita? O deve piuttosto essere assoggettata alla procedura speciale prevista per gli enti con finalità di interesse pubblico?
La tesi difensiva del consorzio si basava proprio su questo punto: in quanto cooperativa sociale, esso acquisiva di diritto lo status di impresa sociale ai sensi della normativa di settore (D.Lgs. 112/2017). Di conseguenza, in caso di insolvenza, la legge prevede l’applicazione esclusiva della liquidazione coatta amministrativa, una procedura che tiene conto delle finalità sociali perseguite dall’ente, a differenza del fallimento, orientato principalmente alla liquidazione del patrimonio a favore dei creditori.
Le Motivazioni della Cassazione: la Qualifica di Impresa Sociale è “Ope Legis”
La Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni del consorzio, ribaltando la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione chiara e sistematica della legislazione sul Terzo Settore.
Il punto centrale è che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di impresa sociale ope legis, cioè per diretta previsione di legge. Questo status non dipende da una verifica caso per caso dell’assenza di uno scopo di lucro in ogni singola operazione. La legge riconosce che anche un’impresa sociale deve operare secondo un “metodo economico”, ossia essere in grado di coprire i costi con i ricavi, ma ciò non snatura la sua finalità principale, che è di interesse generale e non lucrativa.
La Corte ha specificato che l’articolo 14 del D.Lgs. n. 112/2017 è una norma speciale che prevale sulle disposizioni generali in materia fallimentare. Tale articolo stabilisce in modo inequivocabile che “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa”. Non vi è spazio per un’alternativa.
Di conseguenza, l’analisi della Corte d’Appello, che si era concentrata sulla natura lucrativa di un’unica operazione commerciale, è stata ritenuta errata. La qualifica giuridica dell’ente, e non la natura di un singolo atto, determina la procedura concorsuale applicabile.
Le Conclusioni: Maggiore Certezza per il Terzo Settore
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato. Questa decisione ha implicazioni pratiche di vasta portata: rafforza la stabilità e la certezza giuridica per tutto il mondo del non-profit e del Terzo Settore.
Viene confermato che la funzione sociale di queste imprese è tutelata dall’ordinamento anche nella fase patologica della crisi, indirizzandole verso procedure più consone alla loro natura, come la liquidazione coatta amministrativa, che bilancia gli interessi dei creditori con la salvaguardia del valore sociale generato da tali enti.
Una cooperativa sociale può essere dichiarata fallita?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una cooperativa sociale, in quanto qualificata per legge come “impresa sociale”, in caso di insolvenza è soggetta esclusivamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e non al fallimento (ora liquidazione giudiziale).
Se un’impresa sociale realizza un’operazione con scopo di lucro, perde il suo status ai fini della procedura concorsuale?
No. La sentenza chiarisce che la qualifica di “impresa sociale” deriva direttamente dalla legge (ope legis) per le cooperative sociali. Il compimento di un singolo atto a scopo lucrativo non è sufficiente a modificarne lo status e a renderla assoggettabile al fallimento, poiché la normativa speciale prevale.
Qual è la differenza tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa per un’impresa sociale?
La sentenza stabilisce che per un’impresa sociale si applica solo la liquidazione coatta amministrativa. Questa è una procedura speciale, gestita da un’autorità amministrativa (e non primariamente giudiziaria), che tiene conto dell’interesse pubblico legato all’attività dell’ente. Il fallimento è invece una procedura giudiziaria standard per gli imprenditori commerciali, focalizzata principalmente sulla liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori.