Una società costruttrice, condannata in appello a risarcire alcuni acquirenti per vizi costruttivi, ricorre in Cassazione. Successivamente, la stessa società rinuncia al ricorso. La Corte Suprema dichiara l'estinzione del giudizio. La decisione si sofferma sulla regolamentazione delle spese processuali, omettendo la condanna per la parte rinunciante verso i controricorrenti, poiché la loro volontà di aderire alla rinuncia, sebbene non formalizzata con sottoscrizione, è emersa chiaramente da comunicazioni elettroniche tra i legali.
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