La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26488/2024, ha stabilito che se un contratto di fideiussione prevede una specifica modalità per l'attivazione della garanzia (escussione fideiussione), come la lettera raccomandata, l'utilizzo di un mezzo diverso, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC), rende la richiesta inefficace. La Corte ha inoltre ribadito che il principio della scissione degli effetti della notifica non si applica agli atti di natura sostanziale come questo, ma solo a quelli processuali.
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