Un debitore ha impugnato una sentenza sostenendo l'estinzione del suo debito per prescrizione mutuo. L'eccezione si basava sulla contestazione di aver ricevuto una raccomandata interruttiva, negando di aver firmato l'avviso di ricevimento. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, stabilendo che l'avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce un atto pubblico. Di conseguenza, per contestarne la validità, il debitore avrebbe dovuto avviare una procedura specifica, la querela di falso, cosa che non ha fatto. La Corte ha quindi confermato la piena validità dell'interruzione della prescrizione e del debito.
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