La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26795/2024, ha stabilito che la costituzione di un trust e il conferimento di beni in esso non sono soggetti a imposte proporzionali (donazione, registro, ipotecaria e catastale). La tassazione trust proporzionale è dovuta solo al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari, in quanto solo allora si verifica un effettivo arricchimento. L'atto istitutivo, essendo fiscalmente neutro, è soggetto solo a imposte in misura fissa.
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