Un cittadino si oppone a una multa stradale e ottiene ragione in primo grado. Il Comune propone appello, ma invia la notifica dell'atto di appello al vecchio indirizzo del difensore del cittadino, che nel frattempo si era trasferito. Il giudice d'appello dispone la rinnovazione della notifica, ma la Cassazione accoglie il ricorso del cittadino. La Suprema Corte stabilisce che, in caso di notifica non andata a buon fine, il notificante deve riattivare il procedimento con massima tempestività, ossia entro la metà dei termini previsti dalla legge, a meno che non provi che l'errore non sia a lui imputabile. Il Tribunale non aveva effettuato tale verifica, rendendo illegittima la decisione.
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