Un Vigile del Fuoco volontario ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un Ministero per il pagamento del trattamento di fine rapporto. Il Ministero ha impugnato la decisione, sostenendo che ai volontari non spettasse la liquidazione. La Corte d'Appello ha dato ragione al lavoratore, assimilando il suo trattamento economico a quello del personale di ruolo. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha omesso di depositare l'avviso di ricevimento della notifica postale. Poiché il lavoratore non si è costituito in giudizio, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Senza la prova dell'avvenuta consegna, infatti, non è possibile verificare la regolare instaurazione del processo. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto a riscuotere le somme spettanti.
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