Un Ente Pubblico ha inviato un avviso di accertamento per una tassa automobilistica non pagata. Il Contribuente ha ricevuto l'atto oltre il termine di tre anni, ritenendo la richiesta illegittima per scadenza dei termini. La Corte di Cassazione, con riferimento alla "Notifica atti tributari", ha chiarito che per l'Ente Pubblico conta la data di spedizione dell'atto all'agente notificatore, non la data di ricezione da parte del Contribuente. Questo principio, detto di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, assicura che l'amministrazione non sia penalizzata da ritardi non dipendenti dalla sua volontà. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente, ribaltando la decisione precedente e confermando la validità dell'accertamento. Il Contribuente dovrà pagare la tassa e le sanzioni.
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