La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29438/2025, interviene su un caso di frazionamento abusivo del credito. Un professionista aveva avviato 38 procedure monitorie separate contro una società cooperativa per recuperare i propri compensi. Mentre il Tribunale aveva dichiarato l'azione improponibile per abuso, la Corte d'Appello l'aveva ritenuta legittima, basandosi sulla pluralità di incarichi distinti. La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello, stabilendo che il divieto di frazionamento abusivo del credito si applica anche in assenza di un unico rapporto contrattuale, quando i crediti derivano da un rapporto di durata e la loro trattazione separata causa un ingiustificato dispendio di attività processuale. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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