Un'azienda dolciaria ha citato in giudizio una società di logistica per il danneggiamento di migliaia di uova di cioccolato, causato dallo spegnimento accidentale dei sistemi di refrigerazione. Sebbene l'inadempimento fosse provato, i giudici di merito avevano negato il risarcimento ritenendo la prova del danno troppo generica. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, una volta accertata l'esistenza del danno, il giudice ha l'obbligo di procedere alla valutazione equitativa se la quantificazione esatta risulta difficile, evitando una pronuncia di rigetto ingiustificata.
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