Una proprietaria ha citato in giudizio una società immobiliare per gravi vizi nel rifacimento del tetto. La società, rimasta inizialmente contumace, ha impugnato la condanna lamentando l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo, consegnato a una persona qualificatasi come impiegata ma apparentemente estranea all'organico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notificazione alla persona giuridica. I giudici hanno chiarito che per la regolarità della notifica presso la sede sociale non è necessario un rapporto di lavoro subordinato, essendo sufficiente la presenza non occasionale del consegnatario. Inoltre, le dichiarazioni del ricevente non sono coperte da fede privilegiata, rendendo inutile la querela di falso poiché contestabili con semplici prove contrarie, che nel caso specifico non sono state fornite in modo decisivo.
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