La Società Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e una cartella esattoriale per imposte non pagate, lamentando un vizio nella notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile. La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo il vizio sanato sia dalla ricezione della raccomandata informativa sia dalla successiva notifica dell'intimazione, ampiamente impugnata dalla società. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della contribuente. I giudici hanno chiarito che, se una decisione si fonda su più ragioni autonome e il ricorrente non le contesta tutte efficacemente, il ricorso è inammissibile. Inoltre, non è possibile sollevare per la prima volta la prescrizione decennale nella fase di riassunzione, poiché l'oggetto del giudizio non può essere modificato tardivamente.
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