Un'associazione no-profit ha impugnato la vendita all'asta di un suo immobile, sostenendo che la notifica del pignoramento fosse nulla perché inviata alla vecchia sede. L'ente sosteneva che il cambio di indirizzo fosse noto poiché comunicato all'Agenzia delle Entrate e iscritto nel Registro delle ONLUS. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica all'associazione presso la vecchia sede è pienamente valida ed efficace. Per le associazioni riconosciute, infatti, solo l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche garantisce la pubblicità legale necessaria a rendere opponibile il cambio di sede ai terzi creditori. Di conseguenza, l'opposizione è stata dichiarata tardiva e infondata, confermando la legittimità della vendita dell'immobile in favore degli acquirenti.
Continua »