La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina, il quale lamentava la mancata traduzione della sentenza d'appello. La Corte ha stabilito che l'omessa traduzione non costituisce un'ipotesi di nullità, ma incide solo sull'efficacia dell'atto, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione. Poiché la difesa aveva comunque esercitato il suo diritto presentando ricorso, il motivo è stato ritenuto infondato. Gli altri motivi, volti a rimettere in discussione la valutazione delle prove, sono stati parimenti respinti.
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