Una società debitrice e i suoi fideiussori si sono opposti a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di un saldo passivo di conto corrente. Nei gradi di merito, i giudici hanno ritenuto tardiva la contestazione di nullità per usura e anatocismo, poiché sollevata solo con le memorie istruttorie e non nell'atto di opposizione iniziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei debitori, ribadendo il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che l'opponente è un convenuto in senso sostanziale e che la nullità delle clausole contrattuali costituisce un'eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche in appello, superando così le preclusioni temporali contestate.
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