Una società finanziaria, cessionaria di crediti vantati da una casa di cura verso un'Azienda Sanitaria Locale (ASL), ha agito per il pagamento. L'ASL si è opposta sostenendo la non opponibilità della cessione del credito PA, poiché il contratto originario richiedeva una sua accettazione espressa, mai avvenuta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la clausola contrattuale che impone l'accettazione espressa è valida e vincolante. Di conseguenza, il pagamento effettuato dall'ASL al creditore originario è stato ritenuto liberatorio e la società cessionaria priva di legittimazione attiva.
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