Una società immobiliare ha contestato l'uso di un proprio terreno, adibito a parcheggio da due aziende vicine, sostenendo l'invalidità della convenzione urbanistica stipulata anni prima con il Comune. La società chiedeva la liberazione dell'area e il risarcimento dei danni. Il Comune ha resistito in giudizio, rivendicando l'esistenza di una servitù di uso pubblico sull'area, nata proprio da quell'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società immobiliare. I giudici hanno chiarito che la convenzione urbanistica ha impresso sul terreno un vincolo reale e permanente. Di conseguenza, è valida la costituzione della servitù di uso pubblico a favore della collettività, indipendentemente dal successivo trasferimento della proprietà del terreno, e l'eventuale mancanza di autorizzazione iniziale del sindaco è stata sanata dalla successiva ratifica dell'ente pubblico.
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