Alcuni dipendenti di un ente pubblico hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, sostenendo di aver svolto compiti di una fascia economica più alta all'interno della stessa area funzionale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, evidenziando che il contratto collettivo prevede un sistema di classificazione flessibile per aree omogenee, dove tutte le mansioni interne sono equivalenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso principale e rigettando quello incidentale. I giudici hanno chiarito che le mansioni superiori nel pubblico impiego non sono configurabili all'interno della stessa area di inquadramento, poiché lo spostamento tra compiti equivalenti rientra nel potere organizzativo dell'amministrazione. Inoltre, la contrattazione integrativa non può derogare in senso migliorativo ai limiti economici fissati dal contratto nazionale.
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