Un dipendente bancario, addetto alla gestione di portafogli finanziari, ha rassegnato le dimissioni e ha citato in giudizio il datore di lavoro per annullare il patto di non concorrenza firmato durante il rapporto. Il lavoratore sosteneva che il vincolo fosse generico, privo di precisi limiti geografici e assistito da un compenso insufficiente o indeterminato, richiedendo in subordine la riduzione della penale contrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la piena validità dell'accordo. I giudici hanno chiarito che le limitazioni territoriali e di oggetto erano ben individuate e non azzeravano la possibilità di guadagno del lavoratore. Inoltre, la valutazione sulla congruità del compenso e sull'entità della penale rientra nella discrezionalità dei giudici di merito, la cui decisione risulta motivata in modo logico e coerente.
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