La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11816/2024, ha affrontato il caso di un direttore di supermercato che contestava la validità del suo trasferimento in seguito a una cessione di ramo d'azienda. Il lavoratore lamentava la violazione delle procedure di informazione sindacale e la mancanza di autonomia funzionale del punto vendita ceduto. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo due principi chiave: primo, il diritto all'informazione e consultazione è una prerogativa delle organizzazioni sindacali, non del singolo lavoratore, la cui violazione non invalida l'atto di cessione. Secondo, l'autonomia del ramo ceduto sussiste anche se alcune funzioni, come la contabilità o la gestione del personale, erano centralizzate, purché il complesso dei beni trasferiti sia idoneo a proseguire l'attività economica.
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