La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile in una procedura esecutiva immobiliare, evidenziando gravi carenze formali. Il ricorso, lungo e confuso, non rispettava i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dalla legge. La Corte ha ribadito che l'incompatibilità di un giudice deve essere eccepita con un'istanza di ricusazione, non in sede di appello. A causa della manifesta infondatezza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali e a sanzioni per lite temeraria.
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