Una contribuente impugna un'ipoteca iscritta su un suo immobile, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento originaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32031/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: se la notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) è invalida o omessa, tutti gli atti successivi che si fondano su di essa sono nulli. La Corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado, che aveva erroneamente ritenuto superato il vizio di notifica iniziale in virtù di successive intimazioni di pagamento. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame che dovrà verificare la regolarità della prima e cruciale notifica.
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