La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un operaio forestale, dipendente di un'agenzia pubblica regionale, a ricevere l'indennità chilometrica per il tragitto casa-lavoro, come previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) del settore privato. L'ente pubblico sosteneva l'inapplicabilità di tale contratto, ritenendo di dover seguire le norme del pubblico impiego. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che una specifica normativa di settore, sia nazionale che regionale, permette l'applicazione del CCNL privato agli operai forestali, anche se dipendenti pubblici, per via della particolarità delle loro mansioni. La decisione consolida i diritti economici di questa categoria di lavoratori, basati sulla contrattazione collettiva privata.
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