Un automobilista subisce danni alla propria vettura a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19616/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di risarcimento per danni da fauna selvatica. La responsabilità della Regione, custode della fauna, concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo. Il giudice di merito aveva erroneamente escluso la presunzione di colpa del guidatore, attribuendo l'intero onere della prova alla Regione. La Suprema Corte ha cassato la sentenza, affermando che entrambe le presunzioni (ex art. 2052 c.c. per la Regione e ex art. 2054 c.c. per il guidatore) devono essere valutate. Se nessuno supera la propria presunzione, la responsabilità del sinistro viene ripartita tra le parti.
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