Una contribuente ha impugnato degli avvisi di accertamento fiscali presentando una querela di falso contro le firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Dopo che i giudici di merito hanno accertato la falsità di una firma, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, nel frattempo, un'altra sentenza passata in giudicato ha confermato la falsità di entrambe le firme, definendo la controversia tributaria. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia, poiché il giudizio di falso non poteva più proseguire, essendo la questione già stata decisa con efficacia di giudicato.
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