Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, lamentando vizi nella notifica della cartella di pagamento presupposta e nella motivazione del fermo stesso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando principi consolidati. Ha ribadito che per provare la notifica è sufficiente produrre la matrice o la copia della cartella con la relata, senza l'originale. Ha chiarito che la raccomandata informativa, spedita dopo la consegna a un familiare, non necessita di avviso di ricevimento. Infine, ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è una misura cautelare e non un atto dell'esecuzione forzata, non richiedendo quindi la preventiva intimazione di pagamento.
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