Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali, sostenendo l'avvenuta prescrizione del credito a causa di vizi nella notifica delle cartelle esattoriali originarie. In particolare, contestava la conformità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo un principio fondamentale: il disconoscimento conformità copia di un documento non può essere generico, ma deve essere specifico e circostanziato, indicando precisamente gli elementi di difformità rispetto all'originale. Una contestazione vaga è giuridicamente inefficace.
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