La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che contestava la validità della notifica di un atto esattoriale. Il contribuente sosteneva che la notifica cartella di pagamento, eseguita direttamente tramite posta e consegnata nelle mani del portiere dello stabile, fosse nulla per mancanza della raccomandata informativa (CAN) e per la mancata produzione in giudizio della copia cartacea della cartella stessa. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973, la notifica postale diretta si perfeziona con la firma del portiere sull'avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori comunicazioni o di esibire l'intero atto in giudizio, essendo sufficiente la produzione della ricevuta di ritorno. Il contribuente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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