Una contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti presupposti, notificati secondo la procedura di irreperibilità assoluta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che le attestazioni del messo notificatore, che aveva verificato l'assenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, costituiscono piena prova e prevalgono sul certificato di residenza, che ha solo valore presuntivo. La notifica per irreperibilità assoluta è stata quindi ritenuta valida e, di conseguenza, le cartelle non impugnate hanno reso il credito definitivo.
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