Un promissario acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare per presunto inadempimento del venditore, lamentando la mancata cancellazione di un'ipoteca prima del rogito e differenze sulla superficie dell'immobile. Il promittente venditore si era impegnato a estinguere il mutuo ipotecario contestualmente alla firma del contratto definitivo. Tuttavia, l'acquirente ha receduto dal contratto senza aver mai convocato il venditore davanti al notaio per la stipula. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda dell'acquirente, stabilendo che l'obbligo di liberare l'immobile da ipoteche diventa esigibile solo al rogito. Senza la convocazione notarile, non sussiste l'inadempimento del venditore. Inoltre, eventuali difformità di metratura nella vendita a corpo concedono la riduzione del prezzo ma non la risoluzione del contratto preliminare. Il venditore ha quindi diritto a trattenere la caparra confirmatoria.
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