La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il terzo pignorato di revocare la propria dichiarazione di debito. Nel caso di specie, un promissario acquirente, dopo una dichiarazione inizialmente positiva, aveva rettificato verbalmente in udienza la sua posizione a seguito del recesso dal contratto preliminare. La Corte ha stabilito che la rettifica, anche solo verbale, è valida se effettuata prima che il giudice si riservi di decidere. Ignorare tale rettifica costituisce un errore, legittimando il terzo a proporre opposizione agli atti esecutivi. La sentenza chiarisce quindi i tempi e i modi per la modifica della dichiarazione del terzo.
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