La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6822/2024, ha chiarito la distinzione tra un contratto preliminare di preliminare vincolante e una semplice puntuazione. Nel caso esaminato, un accordo per l'acquisto di un immobile è stato qualificato come mera puntuazione non vincolante, poiché non creava un obbligo reciproco tra le parti di stipulare un futuro contratto, ma solo un impegno unilaterale dell'acquirente a mantenere ferma la proposta. La Corte ha rigettato il ricorso della promissaria acquirente, confermando che l'interpretazione della volontà delle parti spetta al giudice di merito e che la violazione di un preliminare di preliminare genera responsabilità precontrattuale, non contrattuale.
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