La Corte di Cassazione ha stabilito che spetta l'indennizzo per risoluzione anticipata di un incarico dirigenziale anche se la cessazione è causata da una legge che impone il rinnovo degli organi. La Corte ha chiarito che l'atto dell'assemblea che delibera la nomina di un commissario straordinario, in esecuzione della legge, integra una volontà negoziale sufficiente a far scattare la clausola contrattuale. Inoltre, ha escluso la possibilità di ridurre l'indennizzo applicando per analogia le norme sulla spending review (L. 296/2006), poiché queste costituiscono una disciplina eccezionale, non estensibile a soggetti giuridici diversi da quelli espressamente previsti, come le associazioni di diritto privato.
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