La Corte di Cassazione ha annullato un decreto che negava a un istituto di credito l'ammissione al passivo dei crediti vantati verso un soggetto sottoposto a sequestro di prevenzione. La Corte ha stabilito che, per escludere un credito, non basta una motivazione generica sulla sua 'strumentalità' all'attività illecita. È necessario un accertamento rigoroso e preliminare di tale nesso. Solo dopo aver provato la strumentalità, si può valutare la buona fede del creditore, verificando se, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere il collegamento tra il finanziamento e il crimine al momento dell'erogazione.
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